Alla c.a.
Assessore Verde e Parchi: Ing. Francesco Tresso
Presidente del Consiglio Comunale: Dott.sa Maria Grazia Grippo
Presidente VI Commissione: Dott.ssa Amalia Santiangeli
Direttrice Ente Parco del Po: Dott.sa Emanuela Sarzotti
e p.c. Consigliere e Consiglieri Comunali
Torino 17 settembre 2026
Oggetto: Linee Guida e revisione del Regolamento comunale n. 363 per l’assegnazione e gestione degli orti urbani – Osservazioni e proposte della Consulta Ambiente e Verde
La Consulta Ambiente e Verde ringrazia l’Assessore Tresso per la comunicazione del 28 agosto u.s. relativa alla revisione del Regolamento comunale n. 363 per l’assegnazione e gestione degli orti urbani e alle relative Linee Guida.
In considerazione del successivo iter istituzionale, che prevede la discussione in Commissione VI e la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, la Consulta, pur non essendo stata formalmente invitata ad esprimere un parere, ritiene opportuno sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione alcune osservazioni e proposte, ritenute utili ai fini della definizione del nuovo quadro regolamentare.
La Consulta ritiene, in particolare, che la revisione del Regolamento possa rappresentare un’occasione per approfondire, oltre alla disciplina degli orti urbani, il tema più generale degli usi agricoli e della tutela delle aree agricole nel territorio comunale, a partire da quelle di proprietà della Città.
Tale riflessione appare opportuna anche in relazione al percorso di formazione del nuovo Piano Regolatore, nel quale il tema delle aree agricole e dei relativi usi appare meritevole di un più ampio approfondimento. La revisione del Regolamento può costituire, in questo senso, uno strumento concreto per contribuire a sviluppare tale riflessione.
1. Il ruolo degli orti urbani nella tutela e nella qualificazione del territorio
La Consulta condivide l’impostazione generale dei documenti in esame e, in particolare, il riconoscimento del ruolo che gli orti urbani possono svolgere non soltanto sotto il profilo sociale e aggregativo, ma anche quale strumento di tutela, presidio e qualificazione di porzioni del territorio urbano. Tale funzione assume particolare rilevanza nelle aree periferiche e marginali, dove la presenza di attività orticole può contribuire a contrastare fenomeni di abbandono e degrado, restituendo una funzione sociale e ambientale a spazi altrimenti sottoutilizzati.
Più in generale, la presenza di attività agricole e orticole dovrebbe essere considerata nell’ambito di una riflessione complessiva sul valore delle aree agricole della Città, anche quando non siano direttamente destinate alla realizzazione di orti urbani. La revisione del Regolamento può quindi rappresentare un’occasione per approfondire il ruolo delle aree agricole comunali quale componente del patrimonio territoriale, valutandone le funzioni produttive, ambientali, paesaggistiche, ecologiche e sociali. In tale prospettiva, appare condivisibile l’obiettivo di ricondurre a una disciplina organica le esperienze nate in passato in forma spontanea, superando modalità di gestione caratterizzate talvolta da interventi di autocostruzione, dall’utilizzo di materiali di risulta e dall’assenza di adeguati criteri di tutela ambientale e paesaggistica. La regolamentazione degli orti urbani dovrebbe pertanto essere considerata non esclusivamente come strumento di disciplina delle assegnazioni, ma come componente di più ampie politiche di gestione, tutela e valorizzazione del territorio urbano.
2. Ricognizione e individuazione delle aree agricole
La Città dispone, anche a seguito di rilevanti cessioni, di ampie porzioni di territorio tuttora coltivate da aziende agricole, nonché di aree prative soggette a sfalcio periodico. Altre aree risultano invece potenzialmente esposte a fenomeni di abbandono. Analoghe considerazioni possono riguardare alcune aree di proprietà privata. In questo contesto, assume particolare importanza la definizione di un quadro conoscitivo aggiornato delle aree agricole presenti sul territorio comunale.
La Consulta ritiene pertanto necessaria una ricognizione delle aree agricole di proprietà comunale, accompagnata da un’idonea rappresentazione cartografica, che consenta di conoscerne consistenza, localizzazione e caratteristiche e di individuare quelle potenzialmente disponibili per future iniziative agricole, orticole e associative.
Si ritiene inoltre opportuno mettere tale ricognizione in relazione con il quadro conoscitivo e cartografico del Nuovo Piano Regolatore, verificando come le aree agricole comunali siano riconosciute, tutelate e disciplinate dalla pianificazione vigente e da quella in corso di formazione. L’analisi potrebbe essere estesa, ove possibile, anche alle aree agricole di proprietà privata e a quelle appartenenti ad altri Enti territoriali, così da disporre di un quadro più completo degli usi agricoli presenti nel territorio comunale.
3. Coerenza con la strumentazione urbanistica
Un elemento di particolare attenzione riguarda il rapporto tra il nuovo Regolamento e la strumentazione urbanistica comunale. L’articolo 1, comma 2, del Regolamento richiama le “aree a destinazione agricola/orticola”. Si ritiene necessario chiarire tale definizione e assicurarne la coerenza con la disciplina urbanistica vigente e con quella derivante dal nuovo strumento urbanistico in corso di approvazione. La definizione delle aree destinate agli orti non dovrebbe infatti rimanere un elemento esclusivamente regolamentare, ma trovare adeguato riscontro nella pianificazione territoriale della Città, anche attraverso un’idonea rappresentazione cartografica.
La Consulta ritiene infatti che il tema degli usi agricoli meriti un approfondimento specifico nell’ambito della pianificazione comunale, anche considerando la limitata attenzione che tale tema sembra ricevere nell’attuale quadro di pianificazione e nelle previsioni del nuovo strumento urbanistico che fa rientrare le aree agricole nella più generica definizione di “Parchi Agricoli Urbani”.
Per le aree interessate da specifici regimi di tutela, tale individuazione dovrà inoltre essere coordinata con le disposizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali applicabili e con le competenze degli Enti preposti.
4. Distinzione delle tipologie di orti
La Consulta condivide la distinzione operata nelle Linee Guida tra:
- Orti Circoscrizionali;
- Orti Associativi, realizzabili in aree pubbliche o private;
- Orti Scolastici;
- Orti Spontanei;
nonché la possibilità di individuare ulteriori tipologie nell’ambito di future proposte.
Si ritiene opportuno che tale articolazione non sia considerata esclusivamente sotto il profilo gestionale, ma costituisca anche la base per una diversa valutazione delle finalità sociali, ambientali, educative e territoriali proprie di ciascuna tipologia. Particolare attenzione merita la funzione degli orti scolastici e didattici, che possono rappresentare uno strumento concreto di educazione ambientale e di diffusione di pratiche colturali e agronomiche orientate alla sostenibilità.
5. Localizzazione dei nuovi orti e tutela dei parchi pubblici
La Consulta rileva che gli orti regolamentati di competenza circoscrizionale sono stati, in diversi casi, realizzati all’interno di parchi pubblici esistenti, anche in prossimità delle sponde fluviali. Pur riconoscendo il valore di tali esperienze, si ritiene necessario valutare la realizzazione di nuovi orti nei parchi in relazione alle caratteristiche dei singoli contesti, assicurando un adeguato equilibrio tra attività orticole e funzione pubblica degli spazi verdi.
Non si ritiene pertanto opportuno introdurre un divieto generalizzato, ma definire criteri che consentano una valutazione caso per caso. Le Linee Guida dovrebbero prevedere che la realizzazione di orti all’interno di parchi pubblici sia subordinata alla verifica che:
- le dimensioni e le caratteristiche del parco consentano di preservarne la piena fruibilità pubblica;
- non venga compromessa la continuità dei percorsi pedonali e degli spazi di uso collettivo;
- sia garantito l’accesso alle sponde fluviali e agli altri elementi di interesse ambientale eventualmente presenti;
- siano state valutate, ove disponibili, aree agricole comunali sottoutilizzate o altre aree maggiormente idonee;
- la localizzazione risulti proporzionata alle caratteristiche complessive dell’area verde.
Tale impostazione consente di evitare una progressiva sottrazione di spazi alla fruizione collettiva, mantenendo al contempo la possibilità di ricorrere ad aree di prossimità laddove non siano disponibili alternative maggiormente idonee. Si ritiene inoltre necessario escludere la realizzazione di nuovi orti regolamentati all’interno di parchi e giardini storici di particolare pregio, in considerazione dei loro specifici valori paesaggistici, storico-culturali e ambientali.
6. Sponde fluviali, tutela ambientale e paesaggistica
Particolare attenzione deve essere riservata alle aree situate lungo le sponde fluviali, che presentano specifiche caratteristiche ambientali, paesaggistiche e di vulnerabilità territoriale. In tali contesti, la possibilità di realizzare nuovi orti e le relative modalità di gestione devono essere valutate alla luce degli specifici regimi di tutela vigenti e delle caratteristiche delle singole aree.
La Consulta ritiene pertanto necessario che il Regolamento e le Linee Guida prevedano, per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela, il preventivo coinvolgimento degli Enti e degli organismi competenti, affinché siano verificate la compatibilità degli interventi e le eventuali condizioni o limitazioni applicabili.
Particolare rilievo assume il coinvolgimento dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese per le aree ricadenti nell’ambito delle aree protette di propria competenza, nonché degli ulteriori soggetti competenti in relazione agli specifici regimi di tutela. La disciplina comunale dovrebbe pertanto definire un quadro procedurale chiaro, senza sostituirsi alle competenze attribuite agli Enti preposti alla tutela ambientale e paesaggistica.
7. Rischio idrogeologico e nuovi manufatti
Un’ulteriore attenzione deve essere riservata agli interventi che prevedano la realizzazione di manufatti o strutture a servizio delle attività orticole, soprattutto nelle aree prossime ai corsi d’acqua o caratterizzate da specifiche condizioni di vulnerabilità territoriale. Si ritiene necessario prevedere una preventiva verifica della compatibilità degli interventi sotto il profilo idrogeologico e della sicurezza del territorio, secondo la disciplina vigente e con il coinvolgimento degli uffici e degli Enti competenti.
La Consulta condivide il principio previsto dall’articolo 6, comma 5, del Regolamento relativo all’esclusione di nuovi manufatti e ritiene opportuno che tale principio sia mantenuto, chiarendo al contempo le condizioni alle quali possano essere ammesse eventuali strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività orticole.
8. Recinzioni e rapporto con lo spazio pubblico
La Consulta condivide altresì il divieto, previsto dall’articolo 6, comma 6, di “occultare” gli orti individuali mediante recinzioni e steccati. Tale previsione appare particolarmente importante nelle aree inserite all’interno o in prossimità di parchi pubblici, in quanto consente di evitare la progressiva privatizzazione percettiva degli spazi e di mantenere un rapporto equilibrato tra attività orticole e fruizione collettiva del verde pubblico. Si ritiene pertanto opportuno confermare tale principio e garantirne un’applicazione uniforme nelle diverse realtà circoscrizionali.
9. Regolarizzazione degli orti spontanei
Un tema prioritario è quello degli orti “spontanei” attualmente non regolamentati o abusivi. La Consulta ritiene necessario avviare un percorso rapido e concreto di ricognizione e progressiva regolarizzazione delle situazioni esistenti, distinguendo i casi suscettibili di essere ricondotti alla nuova disciplina da quelli incompatibili con essa per caratteristiche dell’area o modalità di utilizzo.
La regolarizzazione dovrebbe perseguire contestualmente finalità sociali, ambientali e di tutela della legalità, evitando che il fenomeno venga affrontato esclusivamente sotto il profilo repressivo. Tale percorso consentirebbe inoltre di verificare la salubrità dei terreni, le condizioni ambientali delle aree e la compatibilità delle pratiche colturali adottate, prevenendo l’utilizzo e l’accumulo di materiali impropri o potenzialmente pericolosi. La ricognizione degli orti spontanei dovrebbe inoltre essere letta nel più ampio quadro della conoscenza e della tutela delle aree agricole comunali, distinguendo le situazioni suscettibili di regolarizzazione dalle aree che, per caratteristiche e valore agricolo, ambientale o territoriale, richiedano differenti forme di tutela o gestione.
10. Conclusioni e proposte della Consulta
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Consulta Ambiente e Verde ritiene che la revisione del Regolamento n. 363 rappresenti un’importante occasione non soltanto per aggiornare la disciplina degli orti urbani, ma anche per avviare una riflessione più ampia sugli usi agricoli e sulla tutela delle aree agricole all’interno del territorio della Città.
In particolare, appare necessario partire da una conoscenza aggiornata del patrimonio agricolo comunale e delle sue prospettive di gestione, mettendo tale quadro in relazione con la pianificazione urbanistica vigente e con il nuovo Piano Regolatore. La revisione del Regolamento degli orti urbani può rappresentare, in questo senso, uno strumento concreto per contribuire a sviluppare tale riflessione.
A tal fine, si propone in particolare di:
- chiarire e coordinare la definizione di “aree a destinazione agricola/orticola” con la strumentazione urbanistica comunale;
- predisporre una ricognizione organica e una cartografia delle aree agricole di proprietà comunale, quale base conoscitiva per le future politiche di gestione, tutela e valorizzazione;
- verificare la coerenza delle previsioni urbanistiche con l’esigenza di riconoscere e preservare il valore agricolo, ambientale e territoriale di tali aree;
- estendere, ove possibile, la ricognizione alle aree agricole di proprietà privata o di altri Enti;
- definire criteri per la localizzazione dei nuovi orti nei parchi pubblici, garantendo la priorità della fruizione collettiva e valutando, ove disponibili, le alternative rappresentate dalle aree agricole comunali;
- escludere nuovi orti nei parchi e giardini storici di particolare pregio;
- prevedere il coinvolgimento degli Enti e degli organismi competenti per le aree sottoposte a tutela ambientale, paesaggistica o idrogeologica;
- mantenere il divieto di nuovi manufatti non necessari e di recinzioni finalizzate a occultare gli orti, assicurando il rispetto della funzione pubblica degli spazi;
- avviare un percorso di ricognizione e regolarizzazione degli orti spontanei, verificando contestualmente la qualità dei terreni e le condizioni ambientali delle aree interessate.
La Consulta auspica che le presenti osservazioni possano essere prese in considerazione nell’ambito del successivo iter di revisione e approvazione del Regolamento e delle relative Linee Guida, ritenendo che un adeguato coordinamento tra disciplina degli orti urbani, pianificazione urbanistica e politiche ambientali possa contribuire a rafforzare significativamente il ruolo di tali spazi nella costruzione di una città più sostenibile, inclusiva e attenta alla tutela del proprio territorio.
Per la Consulta Ambiente e Verde
Oscar Brunasso Cattarello
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Pagina aggiornata il 15/10/2026
