Regolamento Gestione Rifiuti Urbani n.280: PARERE

Alla c.a.
Sindaco Dott. Stefano Lo Russo
Presidente Consiglio Comunale Dott.ssa Grippo Maria Grazia
Consigliere/i Comunali
Presidente della II Commissione Consiliare Dott. Antonio Ledda
Presidente della VI Commissione Consiliare Dott.ssa Amalia Santiangeli
Assessora all’Ambiente, Mobilità Dott.ssa Chiara Foglietta
Assessore Parchi, Verde Pubblico Ing. Francesco Tresso
Città di Torino

Torino, 26 gennaio 2025

Oggetto: OdG Consiglio Comunale del 2-12-2024, Deliberazione 2024 – 27498 (S 112) – URGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE N. 280 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE. APPROVAZIONE. il 26/11/2024

La scrivente Consulta per l’Ambiente e il Verde è venuta fortuitamente a conoscenza della proposta di nuova versione di regolamento 280 avviata nella scorsa estate solo a metà dicembre.
Trattandosi di un documento da approvare in Consiglio Comunale, e di un argomento su cui la Consulta ha competenza, la Consulta Ambiente e Verde presenta comunque le proprie Osservazioni e Proposte sul testo rinnovato con richiesta di citazione nell’atto deliberativo finale e motivazioni sull’accoglimento o diniego come previsto nella delibera istitutiva n. 2017 02853/002 (…. “la Consulta esprimerà parere obbligatorio non vincolante su progetti e deliberazioni della Città relativamente ad atti di indirizzo e programmazione che riguardino le tematiche di propria competenza” …. “il suddetto parere obbligatorio, sebbene non vincolante, sarà citato nel relativo atto deliberativo e ne saranno motivati
l’accoglimento o l’eventuale diniego” ….), ci si sarebbe attesi almeno una comunicazione o una richiesta di parere.

Premessa generale:
il Reg. 280 necessitava di un aggiornamento, sia per recepire le disposizioni di legge e inserire le definizioni dell’evoluzione tecnologica, sia per adeguare la parte sanzionatoria. Nel buon lavoro svolto si individuano però alcuni punti critici. Tra i principi e disposizioni a cui conformarsi, la scomparsa del “Programma Comunale di gestione rifiuti” sottende a una resa all’adeguamento alla “normale  amministrazione” dettata dal piano Regionale e toglie spazio alle proposte e partecipazione del Consiglio Comunale, delle Circoscrizioni e altre rappresentanze. Il principio di gestire il servizio “senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;” contrasta con la disponibilità ad ospitare la
quarta linea di incenerimento rifiuti presso TRM.

Analisi del documento
Art. 1
Scompaiono principi e disposizioni espresse nel Programma Comunale di gestione dei rifiuti, anzi lo stesso programma scompare anche dall’art. 3 c3 e viene sostituito dal Piano di Lavoro o da indicazioni del Piano Regionale o ancora del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti ancora da rinnovare dal 2011. (vedi osservazioni art. 3 commi 2 e 3)

Art. 2
Le definizioni sono ben ampliate includendo utili descrizioni particolareggiate.

Art. 3
Tra i principi generali della gestione rifiuti urbani vengono correttamente inseriti il perseguimento della transizione ecologica dell’economia circolare.

All’art.3 comma 1 IV
La gestione dei rifiuti dovrà avvenire “senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico” “nel rispetto della gerarchia” stabilita dal dlgs 152/2006. La Città ha presentato alla Commissione Europea il Climate City Contract, con il quale si è impegnata ad abbattere le emissioni di CO2 entro il 2030 nell’ambito della Mission “Climate neutral and Smart Cities by 2030”. L’amministrazione dovrà quindi agire urgentemente per ridurre e modificare la gestione del rifiuto indifferenziato presso l’impianto TRM, in scadenza autorizzativa e finanziaria nel 2034, oltre che fonte emissiva atmosferica di inquinanti e gas serra.
L’Autorità Rifiuti Piemonte (AR Piemonte (Delib. 9 del 18-10-2024)) ha avviato il procedimento ricognitivo riguardante lo scenario B3 del PRUBAI che prevede l’ampliamento dell’impianto TRM con una quarta linea da 143.512 t/a richiedendo al Consorzio di Area Vasta Torino (CAV Torino) di esprimersi in merito alla disponibilità ad ospitarla (Torino Del. Giunta 746 del 03-12-2024). In proposito IREN si è portata avanti in quanto ha già previsto la quarta linea di TRM,
“Waste To Energy WTE” a Torino nel Business Plan 2024-2030 nella slide 14, anticipando persino il risultato e l’avvio della consultazione sulla localizzazione da parte di AR Piemonte. L’investimento è stimato in circa 400M€.
La quarta linea riverserebbe nella “discarica atmosferica gratuita” ulteriori 150.000t/a di CO2 che si aggiungerebbero alle circa 624.000 t/a attuali portando il totale a circa 774.000 t/anno riversate in atmosfera per il solo trattamento dei rifiuti e recupero energetico con un rendimento energetico nell’ordine del 28-30%, rapporto tra energia fornita e quella ricavata (elettrica + termica TLR). Ovviamente, oltre ai gas climalteranti, verranno “discaricati” in atmosfera gas inquinanti come ossidi di azoto ecc. (Rapporto emissivo rifiuti/CO2: fonte ISPRA e LCA-ATOR)
Si sottolinea e si ricorda che nell’assetto attuale con tre linee, l’impianto TRM ha già “smaltito” negli anni 2022 e 2023 rispettivamente 599.945t e 599.501t di rifiuti ovvero un quantitativo superiore alle preventivate 576.600 t/a di rifiuti del PRUBAI 2035.
Importante sottolineare la probabile reazione dei cittadini ad un nuovo inceneritore cogenerativo non
necessario: potrebbero ritenere sprecato il loro impegno a ridurre e differenziare in questi anni di “educazione”, tanto più a fronte della mancata applicazione della tariffazione puntuale corrispettiva che contribuisce all’aumento della TARI. Investire gli stessi 400M€ in tariffazione puntuale, prevenzione e miglior differenziazione potrebbe aver maggiori probabilità di successo nel raggiungimento degli obiettivi ambientali riduzione degli scarti e di Circolarità Economica, rispettando contemporaneamente la gerarchia europea di gestione rifiuti.
Si osserva la contraddizione tra i principi e la richiesta di disponibilità alla localizzazione

Art 3 comma 1e:
Importante l’inserimento nel Regolamento del conformarsi al principio comunitario “chi inquina paga” anche se l’espressione corretta sarebbe l’applicazione del principio di una “tariffa puntuale corrispettiva” ad ogni utenza.
Art.3 commi 2 e 3:
l’esclusione di un Programma di Gestione dei Rifiuti Comunale, propedeutico alla scrittura di un Piano di Gestione dei Rifiuti Comunale, indica che la Città non ha uno strumento programmatico proprio che possa stabilire obiettivi e tempistiche o gestioni virtuose che possano anche andare oltre il “minimo” di legge, per altro mai raggiunto con l’attuale sistema, da porre come base contrattuale con il gestore del servizio, in house o esterno che sia; insomma uno strumento programmatico condiviso almeno con il Consiglio Comunale, Circoscrizioni e altre rappresentanze, invece di quello proposto dalla sola Giunta tramite il Piano di lavoro e dal PEF o un PEFA in caso di futuro affidamento.
Sull’esempio di altre città come Milano, un Programma di Gestione dei Rifiuti Urbani condiviso, sarebbe l’occasione per raccogliere esperienze e proposte da fonti diverse e confrontarsi con le utenze e loro rappresentanti, dal commercio al condominio, alla GDO sfuggita al servizio pubblico, ambientalisti e enti ospedalieri, cogliendo l’opportunità di utilizzare professionalità esterne al singolo gestore in essere, ponendo anche le basi per obiettivi da inserire in un eventuale capitolato di gara. Un programma comunale di gestione condiviso permetterebbe flessibilità e reattività alle esigenze delle utenze coinvolte favorendo valutazioni, adattamenti e le reazioni a nuove tecnologie o pratiche tariffarie.
Si ritiene necessario stendere e proporre un piano comunale di gestione dei rifiuti partecipato e aggiornabile con cadenza breve.

Art. 4
La prevenzione dei rifiuti espressa nel nuovo regolamento dovrebbe prevedere in modo esplicito alcune azioni già individuate e collaudate, oltre a quelle indicate nel successivo art. 13c6 e art. 13ter, tra cui si propone a titolo indicativo:
• istituzione di sistemi “vuoto a rendere” presso la grande distribuzione organizzata (GDO) con riduzione azzeramento TARI per le superfici dedicate allo stoccaggio e gestione, sia per i vuoti in vetro che per quelli in PET del consorzio CORIPET o direttamente con i produttori (GDO) per le proprie linee di prodotti;
• riduzione o azzeramento della TARI per le superfici dedicate ai prodotti venduti “alla spina” o senza imballo;
• applicazione Criteri Ambientali Minimi eventi (CAM) anche nelle concessioni del “patrocinio” a sagre e feste di via, sia da parte delle Circoscrizioni che dell’ufficio comunale preposto (vedi art. 36 Eventi Pubblici della proposta di Reg. 280);
• istituzione di una “ecolabel” per gli eventi patrocinati e/o affidati o appaltati, che sottoposti a verifica fisica o sopralluogo preventivi, rispettino i principi indicati nei CAM;
• ecolabel comunale dia diritto ad agevolazione economica su TARI per eventi e riduzione dell’importo
occupazione suolo pubblico;
• agevolazioni TARI per le mense che organizzano la raccolta del cibo non distribuito e la consegnino a enti assistenziali con riscontro oggettivo (vedi legge n. 166/2016).
Art. 8 comma 1
fa riferimento ai principi stabiliti dall’Amministrazione Comunale e alla coerenza delle prescrizioni del gestore del servizio con il piano di lavoro e le schede tecniche oltre che con il Contratto di Servizio; si tralascia però di prevedere sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di legge al gestore, da inserire nel contratto di servizio.
Art. 13 comma 2
utile riportare il richiamo al codice colore per frazioni differenziate come esplicitato nella norma UNI 11686

Art. 23
tra le altre raccolte differenziate ed in ottica dell’applicazione della tariffazione puntuale corrispettiva, si potrebbe avviare, proponendolo inizialmente a enti ospedalieri o RSA, la raccolta specifica di materiali assorbenti PAD che costituiscono il 15% dell’indifferenziato e che iniziano a trovare dei canali di riciclaggio, allargandolo poi al resto del territorio come avvenuto per gli oli da cucina CONOE.
Art. 46
l’erogazione del servizio deve rispettare gli “scenari di qualità prescelti” ma non specifica se sono quelli indicati nella “carta della qualità dei servizi integrati” predisposta dal CAV18 o se si tratta di qualità dei servizi intesa come raggiungimento degli obiettivi di produzione rifiuti e qualità della purezza della raccolta differenziata che potrebbero essere stabiliti in un Programma di gestione comunale.

Si ringrazia per l’attenzione
Consulta Ambiente Verde Città di Torino

Piergiorgio Tenani
Presidente Consulta A&V

Oscar Brunasso
Vicepresidente Consulta A&V

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Pagina aggiornata il 28/01/2025