{"id":153,"date":"2019-04-18T13:03:59","date_gmt":"2019-04-18T13:03:59","guid":{"rendered":"https:\/\/consulte.comune.torino.it\/ambienteverde\/?p=153"},"modified":"2019-05-16T15:20:54","modified_gmt":"2019-05-16T15:20:54","slug":"parere-su-regolamento-edilizio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consulte.comune.torino.it\/ambienteverde\/2019\/04\/18\/parere-su-regolamento-edilizio\/","title":{"rendered":"Parere su &#8220;Regolamento Edilizio&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO EDILIZIO  APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 2 LUGLIO 2018 (Mecc. 2018 92466\/020).<br \/>\nRichiesta di osservazioni pervenuta alla Consulta dalla Segreteria del Vice-Sindaco e Assessore all\u2019Urbanistica in data 11.12.2018.<\/p>\n<p>OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA CONSULTA AMBIENTE E VERDE<br \/>\nIN MERITO AGLI ARTT. 45-135 E ALL\u2019ALLEGATO ENERGETICO ANBIENTALE.<\/p>\n<p>PREMESSA<br \/>\nE\u2019 indubbiamente complesso affrontare l\u2019argomento in una fase che si potrebbe definire di \u201ctransizione\u201d tra il vigente PRG e il processo di Revisione Generale dello stesso, che andr\u00e0 ad incidere anche sulle N.U.E.A. oggi in vigore, che hanno forte incidenza anche sul Regolamento stesso. Acquisita la prima parte del Regolamento, fino all\u2019art. 44 incluso, che rientra nell\u2019adeguamento obbligatorio a norme di  carattere sovraordinato, riteniamo che per la parte restante del Regolamento, soggetto ad osservazioni e integrazioni,  vadano forse previste per alcuni articoli delle \u201canticipazioni\u201d che, senza essere in contrasto con le norme vigenti, possano prefigurare criteri di tutela ambientale da inserire in detto processo di Revisione Generale, anche relativamente ad aspetti e tipologie di intervento non contemplati ancora dalle Norme, ma di cui si sono nel frattempo evidenziate talune criticit\u00e0.<br \/>\nVenendo all\u2019articolato, presentiamo le seguenti proposte e osservazioni:<\/p>\n<p>REGOLAMENTO EDILIZIO<br \/>\nART. 45.3.a: Formazione della Commissione Edilizia<br \/>\nRiteniamo importante che la formazione della Commissione Edilizia venga integrata con l\u2019inserimento tra le diverse componenti anche di un membro proposto dalle \u201cAssociazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente\u201d (e pertanto riconosciute dal Ministero dell\u2019Ambiente stesso), come gi\u00e0 previsto dallo Stato e dalle Regioni nelle Commissioni competenti (rif. Art. 137, d.lgs 42\/2004, e art. 2, l.r. 32\/2008)i. Ovviamente, come per tutti gli altri membri della Commissione, devono essere dimostrabili con adeguato curriculum le competenze in campo urbanistico, edilizio, storico-ambientale e architettonico previste per tutti gli altri componenti, senza le quali le candidature  non vengono giudicate ammissibili.<\/p>\n<p>Art.45.4. Commissione locale per il Paesaggio<br \/>\nIn analogia colla precedente proposta per la Commissione Edilizia, riteniamo importante che anche nella Commissione locale per il Paesaggio venga inserito un membro qualificato proposto dai \u201crappresentanti delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente\u201d, con adeguati titoli, curricula e dimostrate competenze in materia di tutela del paesaggio, della progettazione ambientale e della tutela  delle risorse naturali.<\/p>\n<p>Art. 56. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti<br \/>\nCi sembra fortemente limitante che nel sottotitolo, come forma di partecipazione vengano citati esclusivamente i Patti di Collaborazione tra Cittadini e Pubblica Amministrazione in materia di Beni Comuni (che riguardano solo i beni pubblici proposti in appositi elenchi), omettendo tutte  le altre forme di coinvolgimento e partecipazione, a partire dalle Circoscrizioni (cfr. Regolamento del Decentramento) e dalle Commissioni di Quartiere, ed altre forme da attivarsi di volta in volta sui diversi progetti di trasformazione  da sottoporre ai cittadini coinvolti  nelle aree di prossimit\u00e0, considerate  le loro ricadute sociali, ambientali, paesaggistiche.. E ci\u00f2 a maggior ragione a fronte del fatto che, in particolare, \u00e8 prevista la facolt\u00e0 di \u201caudizione\u201d solo per i richiedenti Permessi di Costruire o loro delegati o loro professionisti.<\/p>\n<p>Art. 89.1.  Recinzioni<br \/>\nRiteniamo che l\u2019articolo in oggetto vada integrato con un comma 3 bis. Dopo aver dettagliato la tipologia di recinzioni per la parte piana, non vi \u00e8 alcun riferimento al territorio collinare, peraltro gi\u00e0 oggetto di attenzione all\u2019interno delle N.U.E.A, Art, 27, commi 3,4, 13,4.. Proponiamo pertanto che venga inserito un comma specifico per questa parte del territorio: \u201cNel territorio collinare in tutti gli interventi di demolizione, ristrutturazione, riplasmazione o nuova edificazione, le recinzioni delle propriet\u00e0 vanno realizzate con tipologie trasparenti che garantiscano (ove presenti)  le visuali panoramiche verso la citt\u00e0 e la cerchia alpina, escludendo alte murature, siepi impenetrabili,  cortine con reti  a fitta trama,  che le occludono, sia nei percorsi storici collinari individuati dal PRG sia in altri ambiti degni di tutela paesaggistica e punti panoramici da individuare opportunamente nei progetti\u201d. Cfr. Art. 24 comma 6 e 7 , \u201cNorme relative al territorio collinare\u201d del Regolamento di Tutela del Verde, che prescrive l\u2019autorizzazione preventiva dell\u2019Edilizia Privata per la costruzione di recinzioni.<\/p>\n<p>Art. 83. Aree per parcheggi<br \/>\nOltre al riferimento al Regolamento di Tutela del Verde Pubblico e Privato, proponiamo che, in coerenza con gli intendimenti e con gli atti formulati dall\u2019attuale Amministrazione, vada inserita una formulazione del tipo:<br \/>\n\u201cNon sono consentiti interventi per la realizzazione di parcheggi in struttura nel sottosuolo di aree verdi, giardini, parchi, e viali alberati di propriet\u00e0 pubblica\u201d, e nei giardini privati di valenza storico-architettonica\u201d.<br \/>\nPer quanto riguarda i parcheggi delle auto all\u2019interno dei cortili condominiali particolarmente nella Zona Urbana Centrale Storica va poi inserito un criterio di rispetto per le antiche pavimentazioni in selciato con i loro orditi, mantenendone la permeabilit\u00e0.<br \/>\nNel caso di autorimesse private di carattere pertinenziale all\u2019interno dei cortili, particolarmente in tutte le Zone Urbane Storico-Ambientali e nelle zone a verde privato con preesistenze edilizie (soprattutto il territorio pede-collinare a Levante del fiume Po)  vanno valutate attentamente  le presenze arboree significative, facendo riferimento all\u2019Art. 21 comma 11 del Regolamento di Tutela del Verde Pubblico e Privato della Citt\u00e0 di Torino. Il comma citato prevede  la possibilit\u00e0 di interventi \u201ccompensativi\u201d sia con la realizzazione di facciate verdi, sia tramite la messa a disposizione di risorse per interventi sullo spazio pubblico, computate \u201calmeno per il doppio delle superfici in piena terra non realizzate\u201d.  Proponiamo che si dia la priorit\u00e0 a questa seconda opzione.<br \/>\nInoltre, negli interventi correlati con le nuove urbanizzazioni, \u00e8 opportuno precisare:<br \/>\n\u201cLe aree destinate a parcheggio in superficie, anche su soletta,  negli interventi di nuova urbanizzazione devono essere realizzate con pavimentazioni permeabili e filtranti, al fine di garantire lo scambio termico, la permeabilit\u00e0 dei suoli,  e con adeguate piantumazioni al fine di garantire adeguato ombreggiamento\u201d<\/p>\n<p>Art. 91. Aree Verdi. Comma 2<br \/>\nPrendiamo atto dell\u2019opportuno rimando al Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Citt\u00e0 di Torino (del quale auspichiamo comunque una \u201crivisitazione\u201d e un adeguamento a distanza di 18 anni dalla sua entrata in vigore).<br \/>\n Nello specifico proponiamo che al comma 2, con riferimento alla Zona Urbana Centrale Storica, le \u201csoluzioni compensative\u201d (Art. 21 comma 11 del Regolamento del Verde, come gi\u00e0 detto al precedente Art. 83) da adottarsi in caso di realizzazione di parcheggi interrati nei cortili condominiali, in carenza di aree da mantenersi in piena terra, prevedano non tanto  la collocazione di verde pensile all\u2019interno dei cortili (sempre auspicabili ma di uso strettamente  \u201cprivato\u201d), ma piuttosto la messa a disposizione di risorse compensative da destinare ad aree pubbliche di prossimit\u00e0,  ove la progettazione del Verde da parte del competente servizio abbia in previsione taluni interventi (giardini, aiuole o nuovi impianti arborei).<\/p>\n<p>Art. 92. Parchi Urbani<br \/>\nLa dicitura attuale recita: \u201carticolo non in vigore\u201d.<br \/>\nSembra quanto meno opportuno un rimando all\u2019art. 21 delle N.U.E.A., \u201cParchi urbani e fluviali\u201d, a all\u2019Art 27, Norme di tutela ambientale.<br \/>\nAndrebbe inoltre ricordato e precisato che nel sistema dei parchi urbani ricadono anche diverse aree  inserite nel Sistema delle Aree Protette del Po  e della Collina Torinese, sia classificate come Aree Contigue, sia specificatamente classificate come Zone di Protezione Speciale e Riserve Naturali. In taluni ambiti deve essere pure applicata la Valutazione di Incidenza.<\/p>\n<p>Art. 93. Orti Urbani<br \/>\nAttualmente viene citato solo il Regolamento n. 363 per la Assegnazione e la Gestione degli Orti Urbani., che definisce in realt\u00e0 solo le modalit\u00e0 di assegnazione in capo alla Circoscrizioni.<br \/>\nA nostro pare occorre quanto meno citare anche la Deliberazione di Iniziativa Popolare approvata dal Consiglio Comunale il  15 ottobre 2012,   recante come oggetto: \u201cTutela delle aree agricole periurbane e nuove modalit\u00e0 per la realizzazione di orti urbani\u201d, che definisce anche le tipologie e le modalit\u00e0 attuative degli urbani, singoli o associati, in coerenza con criteri di tutela ambientale e paesaggistica, nonch\u00e9 la Delibera \u201cTorino citt\u00e0 da coltivare\u201d approvata dal Consiglio Comunale il 5 marzo 2012 su proposta dell\u2019Assessore per l\u2019Ambiente.<\/p>\n<p>Art. 94. Parchi e percorsi in territorio rurale<br \/>\nEsso andrebbe a nostro avviso accorpato con il successivo<\/p>\n<p>Art. 95,  \u201cSentieri e rifugi alpini\u201d<br \/>\nLa citt\u00e0 di Torino non ha propriamente un territorio montano, ma ha un territorio collinare anticamente definito nella cartografia settecentesca \u201cLa Montagne de Turin\u201d, ricco di parchi naturali, aree boscate, punti panoramici, ville e \u201cvigne\u201d di valenza storica identificate anche cartograficamente dal vigente PRG. Esiste poi una fitta rete di percorsi pedonali, anch\u2019essi identificati (col tratteggio \u201cpallinato\u201d) nella cartografia di Piano. La Citt\u00e0 ha  parimenti nel suo territorio perturbano significative aree agricole (soprattutto nella Zona Nord lungo la Stura di Lanzo (dalla Falchera al Villaretto) e ad Ovest lungo la Dora Riparia (tra la Pellerina e Collegno), alcune delle quali acquisite direttamente al patrimonio cittadino, ed altre in capo a Enti Pubblici, Regionali, come la Citt\u00e0 della Salute e della Scienza.<br \/>\nNelle more di una pi\u00f9 precisa definizione delle servit\u00f9 di pubblico passaggio per i principali percorsi storici collinari e per i percorsi in territorio rurale che fungono pure da collegamento con i percorsi rurali e gli itinerari collinari di collegamento con i territori dei comuni contermini, occorre quanto meno ribadire quanto gi\u00e0 contemplato dalle norme vigenti, con una definizione di questo tenore:<br \/>\n\u201cE\u2019 fatto espresso divieto di ostruire con recinzioni, cancelli, e opere murarie, i percorsi pedonali censiti nella cartografia di Piano in scala 1:5.000, che si articolano nel territorio dei parchi urbani, fluviali e del Parco Naturale della Collina di Torino. Tali percorsi, gi\u00e0 attualmente attrezzati, segnalati e mantenuti, sono in parte inseriti anche nel territorio protetto del Parco Collina Po e nel Catasto Regionale dei Sentieri. Tali percorsi, sono essenziali per i collegamenti tra i parchi comunali e regionali esistenti,ed i comuni contermini come Moncalieri, Pecetto, San Mauro, Pino Torinese e Baldissero; anche quando si sviluppano parzialmente su aree private,  non possono essere occlusi con interventi  di ristrutturazione edilizia, sostituzione o nuovo impianto, dato il loro prevalente interesse pubblico per la fruizione dell\u2019ambiente collinare, delle aree boscate  e del territorio rurale\u201d.<br \/>\nPer quanto riguarda il territorio rurale va prevista anche una norma di tutela dell\u2019antico  sistema irriguo, da non \u201cintubare\u201d per la salvaguardia della biodiversit\u00e0, unitamente alle tutela delle siepi e macchie arbustive presenti nelle aree agricole (cfr. Art. 22 del Regolamento di Tutela del Verde).  <\/p>\n<p>Art. 99. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati<br \/>\nPur condividendo il complesso dell\u2019articolo, proponiamo che per i fabbricati esistenti anche vetusti, anche se non previsto dal vigente Regolamento Edilizio, possa essere richiesta  la messa a disposizione di appositi spazi interni per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani. Le autorit\u00e0 preposte hanno facolt\u00e0 di disporre, ove tecnicamente realizzabile all\u2019interno dei condomini, la sistemazione di spazi a ci\u00f2 dedicati per il decoro urbano e per\u201cpreminenti esigenze di tutela della salute e dell\u2019igiene ed in particolare per i-l corretto svolgimento delle operazioni di raccolta e stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle unit\u00e0 abitative\u201d.  A tal proposito facciamo riferimento alla Sentenza del TAR di Milano, Sez. Quarta, in data 4  febbraio 2015, che ha dato respinto il ricorso di un condominio appellante nei confronti dell\u2019Amministrazione Comunale che aveva imposto a detto condominio di adeguarsi, dotandosi di un locale per lo stoccaggio dei rifiuti, \u201cper superiori ragioni di interesse pubblico\u201d, anche se non previsto dal Regolamento Edilizio in vigore; e ci\u00f2 al fine di evitare l\u2019ammassamento di rifiuti domestici (in attesa del conferimento) in aree non adatte sotto le finestre delle abitazioni.<\/p>\n<p>Art. 125. Strade Private<br \/>\nIn tale materia ci pare indispensabile che la citt\u00e0 si corredi di un elenco facilmente accessibile al pubblico delle Strade Private, oltre che dei Passaggi Privati e delle Strade Consortili. Va chiarito quali strade private o consortili siano sottoposte a vincoli di pubblico passaggio per i servizi pubblici, per i mezzi di sicurezza e in particolare  per il transito pedonale, in quanto inserite nel complesso di percorsi pedonali previsti anche dal PRG lungo le sponde fluviali e il sistema dei parchi urbani e collinari,  di cui costituiscono segmenti essenziali di collegamento, fermo restando il divieto di transito veicolare.<\/p>\n<p>OSSERVAZIONE SPECIFICA FUORI DELL\u2019ARTICOLATO ESISTENTE: MANCANZA DI UNA NORMATIVA PER LE COPERTURE PRESSOSTATICHE<br \/>\nProposta di un Nuovo Articolo (da definire) in materia di   Coperture Pressostatiche.<br \/>\nNel vigente Regolamento Edilizio non abbiamo trovato alcun riferimento all\u2019oggetto \u201cRealizzazione di Coperture Pressostatiche temporanee a servizio di attivit\u00e0 sportive\u201d, previsto invece nei Regolamenti di altre citt\u00e0 italiane, ovvero oggetto di specifici regolamenti in materia. Data la diffusione di tali coperture pressostatiche soprattutto lungo le sponde fluviali al servizio di impianti sportivi esistenti, alcuni quasi \u201cstorici\u201d, ed altri di recente realizzazione, e considerato il vuoto in tale campo, proponiamo pertanto l\u2019introduzione di un articolo specifico, ipotizzabile forse come Art. 96 bis; ovvero in alternativa proponiamo che la Citt\u00e0 si corredi di uno specifico Regolamento in materia, come gi\u00e0 effettuato da altre citt\u00e0 italiane:<\/p>\n<p>\u201cCoperture pressostatiche al servizio di attivit\u00e0 sportive\u201d<br \/>\nDette coperture, a carattere temporaneo, sia su aree private che su aree pubbliche, prive di struttura portante rigida, sono autorizzate unicamente a carattere temporaneo, stagionali  e sempre revocabili, e devono avere caratteristiche tali da non modificare in modo permanente lo stato dei luoghi, ad esempio con pavimentazioni che non rispettino la permeabilit\u00e0 dei terreni sottostanti e strutture aggiuntive di servizi all\u2019esterno. Per non costituire nuovi volumi e nuove superfici edificate, devono avere sistemi esterni di ancoraggio facilmente rimovibili. Ogni richiesta di installazione deve essere corredata di idonea documentazione attestante lo stato dei luoghi, attestato di idoneit\u00e0, garanzie fideiussorie.<br \/>\nDette coperture devono avere carattere stagionale e sono comunque soggette a SCIA. Scaduto il termine di concessione senza adeguata comunicazione, in caso di mancata rimozione tali strutture sono classificabili come opere abusive.<br \/>\nIn tutte le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, e inserite nel Piano Paesaggistico Regionale, con particolare attenzione alle sponde e ai parchi fluviali e collinari, ogni richiesta di installazione deve essere preventivamente corredata del nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, e corredata di una perizia che ne verifichi il possibile rischio idrogeologico e i tempi di rimozione in caso di eventi alluvionali\u201d.<\/p>\n<p>OSSERVAZIONI ALL\u2019 ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE<br \/>\nArt. 7, Risparmio idrico, e Art. 8 bis, Reimpiego acque meteoriche<br \/>\nCon riferimento alla costruzione di  complessi residenziali nelle nuove urbanizzazioni, dalle soglie dimensionali rilevanti (da determinarsi opportunamente) proponiamo che, al fine di incrementare il risparmio idrico, venga previsto non soltanto il reimpiego delle acque meteoriche per irrigazione e lavaggio superfici (previo filtraggio delle acque di prima pioggia), ma anche la realizzazione di Reti Duali, che separino le acque grigie da quelle nere, al fine del loro reimpiego per usi igienici non idropotabili. Come \u00e8 noto solo il 50% dell\u2019acqua consumata \u00e8 utilizzato a scopo alimentare e per l\u2019igiene personale, mentre il restante 50% pu\u00f2 essere trattato e riutilizzato per scopi non potabili.<br \/>\nRiteniamo importante su questa materia riferirci al Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, che all\u2019Art. 42, Misure per Il Risparmio Idrico, ai commi 4.a 4.c , prevede espressamente per i nuovi edifici la realizzazione di Reti Duali, unitamente al Riuso delle Acque Reflue. Tale obbligo non \u00e8 ancora in vigore in base alla normativa regionale del P.T.A., tuttavia all\u2019Art. 6 \u00e8 inserita la formulazione secondo cui \u201ci Comuni \u2026 adeguano gli strumenti urbanistici con specifiche disposizioni ai commi citati\u201d.  Occorre richiamare nell\u2019Allegato al Regolamento tale previsto obbligo di adeguamento della strumentazione urbanistica, che andr\u00e0 necessariamente inserito nel processo di Revisione Generale del P.R.G.. Nel frattempo, la Citt\u00e0 di Torino pu\u00f2 comunque anticipare la richiesta di realizzazione di Reti Duali nelle nuove urbanizzazioni, eventualmente incentivandone la realizzazione sotto forma di riduzione del Contributo al Costo di Costruzione (da inserire tra i Requisiti Incentivati), ovvero \u201canticipando\u201d fin da ora con un provvedimento ad hoc l\u2019adeguamento del PRG vigente al Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.<br \/>\nAi fini del risparmio idrico la Citt\u00e0 deve inserire anche delle linee guida nella progettazione dei nuovi parchi, promuovendo ai fini irrigui il riuso di vecchie \u201cbealere\u201d e vie d\u2019acqua minori, e l\u2019attingimento alle acque di falda, nonch\u00e9 la realizzazione di vasche di raccolta delle acque piovane, anzich\u00e9 impianti di irrigazione che utilizzino soprattutto acque destinate all\u2019uso idropotabile.<\/p>\n<p>CONSIGLI PROGETTUALI  E LINEE GUIDA<br \/>\nTra i consigli progettuali e le linee guida si rileva la mancanza di indicazioni e schede progettuali in merito alla conservazione e gestione dell\u2019avifauna e della biodiversit\u00e0 urbana.<br \/>\nUn\u2019edilizia moderna, ecologicamente sostenibile e rispettosa dell\u2019ambiente promuove l\u2019inserimento funzionale della costruzioni e delle infrastrutture negli ecosistemi, considerando le esigenze della biodiversit\u00e0 e della tutela della fauna selvatica in tutte le sue fasi: progettazione, manutenzione, ristrutturazione. Si rammenta anche tali indicazioni trovano fondamento giuridico nella normativa nazionale relativa alla fauna selvatica in quanto patrimonio indisponibile e pertanto oggetto di tutela, analogamente a quanto avviene ad esempio per i ritrovamenti archeologici di cui all\u2019Art. 60 dell\u2019attuale Regolamento Edilizio, per i quali viene prevista la sospensione dei lavori.<br \/>\nOccorre quindi individuare un esame preventivo delle seguenti possibili criticit\u00e0:<br \/>\n    \u2022 Tutela della indicazione degli uccelli;<br \/>\n    \u2022 Misure per la protezione di rondini e rondoni;<br \/>\n    \u2022 Nidi artificiali e bat-box;<br \/>\n    \u2022 Mitigazione per vetri e \u201ctrappole involontarie\u201d;<br \/>\n    \u2022 Riduzioni dell\u2019inquinamento luminoso;<br \/>\n    \u2022 Ecologia stradale;<br \/>\n    \u2022 Tetti verdi, verde verticale, verde pertinenziale;<br \/>\n    \u2022 Gestione delle specie \u201cproblematiche\u201d quali piccioni e gabbiani.<\/p>\n<p>Senza indicare qui indicazioni prescrittive di dettaglio, occorre prevedere un approfondimento dei singoli casi, a seconda delle tipologie di intervento, con studi specifici.<\/p>\n<p>Occorre comunque gi\u00e0 formulare alcune indicazioni in merito alla Scheda 4. Illuminazione Naturale<br \/>\nIn appendice al Regolamento Energetico Ambientale sono riportate le Linee Guida e i Consigli Progettuali in materia di utilizzo dell\u2019illuminazione naturale e fattori di luce diurna (pp. 47-50). Ai fini del massimo utilizzo dell\u2019illuminazione naturale vengono formulati detti Consigli Progettuali in materia di superfici trasparenti e vetrate di nuovi edifici.  Riteniamo importante che tra gli indirizzi progettuali venga evitata la realizzazione negli edifici \u201calti\u201d di superfici vetrate a specchio e riflettenti, al fine della massima tutela dell\u2019avifauna sia stanziale che migratoria, che come \u00e8 noto viene attratta rovinosamente da tali superfici vetrate, come nel caso dei grattacieli. Ricordiamo che Torino \u00e8 collocata lungo importanti rotte degli uccelli migratori, e che una buona quota della sua superficie lungo l\u2019asta fluviale \u00e8 classificata come Zona di Protezione Speciale, rientrante nella Rete Natura 2000 e oggetto della Direttiva Uccelli (C.E. 2009).<br \/>\n\u2026 <\/p>\n<p>SCARICA PDF<br \/>\n<a href=\"https:\/\/consulte.comune.torino.it\/ambienteverde\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2019\/05\/CONSULTA-ambiente-e-verde-Osservazioni-al-Regolamento-edilizio-2019-04-.pdf\">Consulta ambiente verde &#8211; osservazioni al regolamento edilizio_2019<\/a><\/p>\n<p>SCARICA DOCUMENTO ECOLOGIA URBANA &#8211; LIPU<br \/>\n<a href=\"https:\/\/consulte.comune.torino.it\/ambienteverde\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2019\/05\/EU-Atti-2-2017-regolamento-edilizio_merge.pdf\">Ecologia Urbana LIPU<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 2 LUGLIO 2018 (Mecc. 2018 92466\/020). 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