Parere su “Regolamento Edilizio”

REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 2 LUGLIO 2018 (Mecc. 2018 92466/020).
Richiesta di osservazioni pervenuta alla Consulta dalla Segreteria del Vice-Sindaco e Assessore all’Urbanistica in data 11.12.2018.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA CONSULTA AMBIENTE E VERDE
IN MERITO AGLI ARTT. 45-135 E ALL’ALLEGATO ENERGETICO ANBIENTALE.

PREMESSA
E’ indubbiamente complesso affrontare l’argomento in una fase che si potrebbe definire di “transizione” tra il vigente PRG e il processo di Revisione Generale dello stesso, che andrà ad incidere anche sulle N.U.E.A. oggi in vigore, che hanno forte incidenza anche sul Regolamento stesso. Acquisita la prima parte del Regolamento, fino all’art. 44 incluso, che rientra nell’adeguamento obbligatorio a norme di carattere sovraordinato, riteniamo che per la parte restante del Regolamento, soggetto ad osservazioni e integrazioni, vadano forse previste per alcuni articoli delle “anticipazioni” che, senza essere in contrasto con le norme vigenti, possano prefigurare criteri di tutela ambientale da inserire in detto processo di Revisione Generale, anche relativamente ad aspetti e tipologie di intervento non contemplati ancora dalle Norme, ma di cui si sono nel frattempo evidenziate talune criticità.
Venendo all’articolato, presentiamo le seguenti proposte e osservazioni:

REGOLAMENTO EDILIZIO
ART. 45.3.a: Formazione della Commissione Edilizia
Riteniamo importante che la formazione della Commissione Edilizia venga integrata con l’inserimento tra le diverse componenti anche di un membro proposto dalle “Associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente” (e pertanto riconosciute dal Ministero dell’Ambiente stesso), come già previsto dallo Stato e dalle Regioni nelle Commissioni competenti (rif. Art. 137, d.lgs 42/2004, e art. 2, l.r. 32/2008)i. Ovviamente, come per tutti gli altri membri della Commissione, devono essere dimostrabili con adeguato curriculum le competenze in campo urbanistico, edilizio, storico-ambientale e architettonico previste per tutti gli altri componenti, senza le quali le candidature non vengono giudicate ammissibili.

Art.45.4. Commissione locale per il Paesaggio
In analogia colla precedente proposta per la Commissione Edilizia, riteniamo importante che anche nella Commissione locale per il Paesaggio venga inserito un membro qualificato proposto dai “rappresentanti delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente”, con adeguati titoli, curricula e dimostrate competenze in materia di tutela del paesaggio, della progettazione ambientale e della tutela delle risorse naturali.

Art. 56. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
Ci sembra fortemente limitante che nel sottotitolo, come forma di partecipazione vengano citati esclusivamente i Patti di Collaborazione tra Cittadini e Pubblica Amministrazione in materia di Beni Comuni (che riguardano solo i beni pubblici proposti in appositi elenchi), omettendo tutte le altre forme di coinvolgimento e partecipazione, a partire dalle Circoscrizioni (cfr. Regolamento del Decentramento) e dalle Commissioni di Quartiere, ed altre forme da attivarsi di volta in volta sui diversi progetti di trasformazione da sottoporre ai cittadini coinvolti nelle aree di prossimità, considerate le loro ricadute sociali, ambientali, paesaggistiche.. E ciò a maggior ragione a fronte del fatto che, in particolare, è prevista la facoltà di “audizione” solo per i richiedenti Permessi di Costruire o loro delegati o loro professionisti.

Art. 89.1. Recinzioni
Riteniamo che l’articolo in oggetto vada integrato con un comma 3 bis. Dopo aver dettagliato la tipologia di recinzioni per la parte piana, non vi è alcun riferimento al territorio collinare, peraltro già oggetto di attenzione all’interno delle N.U.E.A, Art, 27, commi 3,4, 13,4.. Proponiamo pertanto che venga inserito un comma specifico per questa parte del territorio: “Nel territorio collinare in tutti gli interventi di demolizione, ristrutturazione, riplasmazione o nuova edificazione, le recinzioni delle proprietà vanno realizzate con tipologie trasparenti che garantiscano (ove presenti) le visuali panoramiche verso la città e la cerchia alpina, escludendo alte murature, siepi impenetrabili, cortine con reti a fitta trama, che le occludono, sia nei percorsi storici collinari individuati dal PRG sia in altri ambiti degni di tutela paesaggistica e punti panoramici da individuare opportunamente nei progetti”. Cfr. Art. 24 comma 6 e 7 , “Norme relative al territorio collinare” del Regolamento di Tutela del Verde, che prescrive l’autorizzazione preventiva dell’Edilizia Privata per la costruzione di recinzioni.

Art. 83. Aree per parcheggi
Oltre al riferimento al Regolamento di Tutela del Verde Pubblico e Privato, proponiamo che, in coerenza con gli intendimenti e con gli atti formulati dall’attuale Amministrazione, vada inserita una formulazione del tipo:
“Non sono consentiti interventi per la realizzazione di parcheggi in struttura nel sottosuolo di aree verdi, giardini, parchi, e viali alberati di proprietà pubblica”, e nei giardini privati di valenza storico-architettonica”.
Per quanto riguarda i parcheggi delle auto all’interno dei cortili condominiali particolarmente nella Zona Urbana Centrale Storica va poi inserito un criterio di rispetto per le antiche pavimentazioni in selciato con i loro orditi, mantenendone la permeabilità.
Nel caso di autorimesse private di carattere pertinenziale all’interno dei cortili, particolarmente in tutte le Zone Urbane Storico-Ambientali e nelle zone a verde privato con preesistenze edilizie (soprattutto il territorio pede-collinare a Levante del fiume Po) vanno valutate attentamente le presenze arboree significative, facendo riferimento all’Art. 21 comma 11 del Regolamento di Tutela del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino. Il comma citato prevede la possibilità di interventi “compensativi” sia con la realizzazione di facciate verdi, sia tramite la messa a disposizione di risorse per interventi sullo spazio pubblico, computate “almeno per il doppio delle superfici in piena terra non realizzate”. Proponiamo che si dia la priorità a questa seconda opzione.
Inoltre, negli interventi correlati con le nuove urbanizzazioni, è opportuno precisare:
“Le aree destinate a parcheggio in superficie, anche su soletta, negli interventi di nuova urbanizzazione devono essere realizzate con pavimentazioni permeabili e filtranti, al fine di garantire lo scambio termico, la permeabilità dei suoli, e con adeguate piantumazioni al fine di garantire adeguato ombreggiamento”

Art. 91. Aree Verdi. Comma 2
Prendiamo atto dell’opportuno rimando al Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino (del quale auspichiamo comunque una “rivisitazione” e un adeguamento a distanza di 18 anni dalla sua entrata in vigore).
Nello specifico proponiamo che al comma 2, con riferimento alla Zona Urbana Centrale Storica, le “soluzioni compensative” (Art. 21 comma 11 del Regolamento del Verde, come già detto al precedente Art. 83) da adottarsi in caso di realizzazione di parcheggi interrati nei cortili condominiali, in carenza di aree da mantenersi in piena terra, prevedano non tanto la collocazione di verde pensile all’interno dei cortili (sempre auspicabili ma di uso strettamente “privato”), ma piuttosto la messa a disposizione di risorse compensative da destinare ad aree pubbliche di prossimità, ove la progettazione del Verde da parte del competente servizio abbia in previsione taluni interventi (giardini, aiuole o nuovi impianti arborei).

Art. 92. Parchi Urbani
La dicitura attuale recita: “articolo non in vigore”.
Sembra quanto meno opportuno un rimando all’art. 21 delle N.U.E.A., “Parchi urbani e fluviali”, a all’Art 27, Norme di tutela ambientale.
Andrebbe inoltre ricordato e precisato che nel sistema dei parchi urbani ricadono anche diverse aree inserite nel Sistema delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, sia classificate come Aree Contigue, sia specificatamente classificate come Zone di Protezione Speciale e Riserve Naturali. In taluni ambiti deve essere pure applicata la Valutazione di Incidenza.

Art. 93. Orti Urbani
Attualmente viene citato solo il Regolamento n. 363 per la Assegnazione e la Gestione degli Orti Urbani., che definisce in realtà solo le modalità di assegnazione in capo alla Circoscrizioni.
A nostro pare occorre quanto meno citare anche la Deliberazione di Iniziativa Popolare approvata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 2012, recante come oggetto: “Tutela delle aree agricole periurbane e nuove modalità per la realizzazione di orti urbani”, che definisce anche le tipologie e le modalità attuative degli urbani, singoli o associati, in coerenza con criteri di tutela ambientale e paesaggistica, nonché la Delibera “Torino città da coltivare” approvata dal Consiglio Comunale il 5 marzo 2012 su proposta dell’Assessore per l’Ambiente.

Art. 94. Parchi e percorsi in territorio rurale
Esso andrebbe a nostro avviso accorpato con il successivo

Art. 95, “Sentieri e rifugi alpini”
La città di Torino non ha propriamente un territorio montano, ma ha un territorio collinare anticamente definito nella cartografia settecentesca “La Montagne de Turin”, ricco di parchi naturali, aree boscate, punti panoramici, ville e “vigne” di valenza storica identificate anche cartograficamente dal vigente PRG. Esiste poi una fitta rete di percorsi pedonali, anch’essi identificati (col tratteggio “pallinato”) nella cartografia di Piano. La Città ha parimenti nel suo territorio perturbano significative aree agricole (soprattutto nella Zona Nord lungo la Stura di Lanzo (dalla Falchera al Villaretto) e ad Ovest lungo la Dora Riparia (tra la Pellerina e Collegno), alcune delle quali acquisite direttamente al patrimonio cittadino, ed altre in capo a Enti Pubblici, Regionali, come la Città della Salute e della Scienza.
Nelle more di una più precisa definizione delle servitù di pubblico passaggio per i principali percorsi storici collinari e per i percorsi in territorio rurale che fungono pure da collegamento con i percorsi rurali e gli itinerari collinari di collegamento con i territori dei comuni contermini, occorre quanto meno ribadire quanto già contemplato dalle norme vigenti, con una definizione di questo tenore:
“E’ fatto espresso divieto di ostruire con recinzioni, cancelli, e opere murarie, i percorsi pedonali censiti nella cartografia di Piano in scala 1:5.000, che si articolano nel territorio dei parchi urbani, fluviali e del Parco Naturale della Collina di Torino. Tali percorsi, già attualmente attrezzati, segnalati e mantenuti, sono in parte inseriti anche nel territorio protetto del Parco Collina Po e nel Catasto Regionale dei Sentieri. Tali percorsi, sono essenziali per i collegamenti tra i parchi comunali e regionali esistenti,ed i comuni contermini come Moncalieri, Pecetto, San Mauro, Pino Torinese e Baldissero; anche quando si sviluppano parzialmente su aree private, non possono essere occlusi con interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione o nuovo impianto, dato il loro prevalente interesse pubblico per la fruizione dell’ambiente collinare, delle aree boscate e del territorio rurale”.
Per quanto riguarda il territorio rurale va prevista anche una norma di tutela dell’antico sistema irriguo, da non “intubare” per la salvaguardia della biodiversità, unitamente alle tutela delle siepi e macchie arbustive presenti nelle aree agricole (cfr. Art. 22 del Regolamento di Tutela del Verde).

Art. 99. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
Pur condividendo il complesso dell’articolo, proponiamo che per i fabbricati esistenti anche vetusti, anche se non previsto dal vigente Regolamento Edilizio, possa essere richiesta la messa a disposizione di appositi spazi interni per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani. Le autorità preposte hanno facoltà di disporre, ove tecnicamente realizzabile all’interno dei condomini, la sistemazione di spazi a ciò dedicati per il decoro urbano e per“preminenti esigenze di tutela della salute e dell’igiene ed in particolare per i-l corretto svolgimento delle operazioni di raccolta e stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle unità abitative”. A tal proposito facciamo riferimento alla Sentenza del TAR di Milano, Sez. Quarta, in data 4 febbraio 2015, che ha dato respinto il ricorso di un condominio appellante nei confronti dell’Amministrazione Comunale che aveva imposto a detto condominio di adeguarsi, dotandosi di un locale per lo stoccaggio dei rifiuti, “per superiori ragioni di interesse pubblico”, anche se non previsto dal Regolamento Edilizio in vigore; e ciò al fine di evitare l’ammassamento di rifiuti domestici (in attesa del conferimento) in aree non adatte sotto le finestre delle abitazioni.

Art. 125. Strade Private
In tale materia ci pare indispensabile che la città si corredi di un elenco facilmente accessibile al pubblico delle Strade Private, oltre che dei Passaggi Privati e delle Strade Consortili. Va chiarito quali strade private o consortili siano sottoposte a vincoli di pubblico passaggio per i servizi pubblici, per i mezzi di sicurezza e in particolare per il transito pedonale, in quanto inserite nel complesso di percorsi pedonali previsti anche dal PRG lungo le sponde fluviali e il sistema dei parchi urbani e collinari, di cui costituiscono segmenti essenziali di collegamento, fermo restando il divieto di transito veicolare.

OSSERVAZIONE SPECIFICA FUORI DELL’ARTICOLATO ESISTENTE: MANCANZA DI UNA NORMATIVA PER LE COPERTURE PRESSOSTATICHE
Proposta di un Nuovo Articolo (da definire) in materia di Coperture Pressostatiche.
Nel vigente Regolamento Edilizio non abbiamo trovato alcun riferimento all’oggetto “Realizzazione di Coperture Pressostatiche temporanee a servizio di attività sportive”, previsto invece nei Regolamenti di altre città italiane, ovvero oggetto di specifici regolamenti in materia. Data la diffusione di tali coperture pressostatiche soprattutto lungo le sponde fluviali al servizio di impianti sportivi esistenti, alcuni quasi “storici”, ed altri di recente realizzazione, e considerato il vuoto in tale campo, proponiamo pertanto l’introduzione di un articolo specifico, ipotizzabile forse come Art. 96 bis; ovvero in alternativa proponiamo che la Città si corredi di uno specifico Regolamento in materia, come già effettuato da altre città italiane:

“Coperture pressostatiche al servizio di attività sportive”
Dette coperture, a carattere temporaneo, sia su aree private che su aree pubbliche, prive di struttura portante rigida, sono autorizzate unicamente a carattere temporaneo, stagionali e sempre revocabili, e devono avere caratteristiche tali da non modificare in modo permanente lo stato dei luoghi, ad esempio con pavimentazioni che non rispettino la permeabilità dei terreni sottostanti e strutture aggiuntive di servizi all’esterno. Per non costituire nuovi volumi e nuove superfici edificate, devono avere sistemi esterni di ancoraggio facilmente rimovibili. Ogni richiesta di installazione deve essere corredata di idonea documentazione attestante lo stato dei luoghi, attestato di idoneità, garanzie fideiussorie.
Dette coperture devono avere carattere stagionale e sono comunque soggette a SCIA. Scaduto il termine di concessione senza adeguata comunicazione, in caso di mancata rimozione tali strutture sono classificabili come opere abusive.
In tutte le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, e inserite nel Piano Paesaggistico Regionale, con particolare attenzione alle sponde e ai parchi fluviali e collinari, ogni richiesta di installazione deve essere preventivamente corredata del nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, e corredata di una perizia che ne verifichi il possibile rischio idrogeologico e i tempi di rimozione in caso di eventi alluvionali”.

OSSERVAZIONI ALL’ ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE
Art. 7, Risparmio idrico, e Art. 8 bis, Reimpiego acque meteoriche
Con riferimento alla costruzione di complessi residenziali nelle nuove urbanizzazioni, dalle soglie dimensionali rilevanti (da determinarsi opportunamente) proponiamo che, al fine di incrementare il risparmio idrico, venga previsto non soltanto il reimpiego delle acque meteoriche per irrigazione e lavaggio superfici (previo filtraggio delle acque di prima pioggia), ma anche la realizzazione di Reti Duali, che separino le acque grigie da quelle nere, al fine del loro reimpiego per usi igienici non idropotabili. Come è noto solo il 50% dell’acqua consumata è utilizzato a scopo alimentare e per l’igiene personale, mentre il restante 50% può essere trattato e riutilizzato per scopi non potabili.
Riteniamo importante su questa materia riferirci al Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, che all’Art. 42, Misure per Il Risparmio Idrico, ai commi 4.a 4.c , prevede espressamente per i nuovi edifici la realizzazione di Reti Duali, unitamente al Riuso delle Acque Reflue. Tale obbligo non è ancora in vigore in base alla normativa regionale del P.T.A., tuttavia all’Art. 6 è inserita la formulazione secondo cui “i Comuni … adeguano gli strumenti urbanistici con specifiche disposizioni ai commi citati”. Occorre richiamare nell’Allegato al Regolamento tale previsto obbligo di adeguamento della strumentazione urbanistica, che andrà necessariamente inserito nel processo di Revisione Generale del P.R.G.. Nel frattempo, la Città di Torino può comunque anticipare la richiesta di realizzazione di Reti Duali nelle nuove urbanizzazioni, eventualmente incentivandone la realizzazione sotto forma di riduzione del Contributo al Costo di Costruzione (da inserire tra i Requisiti Incentivati), ovvero “anticipando” fin da ora con un provvedimento ad hoc l’adeguamento del PRG vigente al Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.
Ai fini del risparmio idrico la Città deve inserire anche delle linee guida nella progettazione dei nuovi parchi, promuovendo ai fini irrigui il riuso di vecchie “bealere” e vie d’acqua minori, e l’attingimento alle acque di falda, nonché la realizzazione di vasche di raccolta delle acque piovane, anziché impianti di irrigazione che utilizzino soprattutto acque destinate all’uso idropotabile.

CONSIGLI PROGETTUALI E LINEE GUIDA
Tra i consigli progettuali e le linee guida si rileva la mancanza di indicazioni e schede progettuali in merito alla conservazione e gestione dell’avifauna e della biodiversità urbana.
Un’edilizia moderna, ecologicamente sostenibile e rispettosa dell’ambiente promuove l’inserimento funzionale della costruzioni e delle infrastrutture negli ecosistemi, considerando le esigenze della biodiversità e della tutela della fauna selvatica in tutte le sue fasi: progettazione, manutenzione, ristrutturazione. Si rammenta anche tali indicazioni trovano fondamento giuridico nella normativa nazionale relativa alla fauna selvatica in quanto patrimonio indisponibile e pertanto oggetto di tutela, analogamente a quanto avviene ad esempio per i ritrovamenti archeologici di cui all’Art. 60 dell’attuale Regolamento Edilizio, per i quali viene prevista la sospensione dei lavori.
Occorre quindi individuare un esame preventivo delle seguenti possibili criticità:
• Tutela della indicazione degli uccelli;
• Misure per la protezione di rondini e rondoni;
• Nidi artificiali e bat-box;
• Mitigazione per vetri e “trappole involontarie”;
• Riduzioni dell’inquinamento luminoso;
• Ecologia stradale;
• Tetti verdi, verde verticale, verde pertinenziale;
• Gestione delle specie “problematiche” quali piccioni e gabbiani.

Senza indicare qui indicazioni prescrittive di dettaglio, occorre prevedere un approfondimento dei singoli casi, a seconda delle tipologie di intervento, con studi specifici.

Occorre comunque già formulare alcune indicazioni in merito alla Scheda 4. Illuminazione Naturale
In appendice al Regolamento Energetico Ambientale sono riportate le Linee Guida e i Consigli Progettuali in materia di utilizzo dell’illuminazione naturale e fattori di luce diurna (pp. 47-50). Ai fini del massimo utilizzo dell’illuminazione naturale vengono formulati detti Consigli Progettuali in materia di superfici trasparenti e vetrate di nuovi edifici. Riteniamo importante che tra gli indirizzi progettuali venga evitata la realizzazione negli edifici “alti” di superfici vetrate a specchio e riflettenti, al fine della massima tutela dell’avifauna sia stanziale che migratoria, che come è noto viene attratta rovinosamente da tali superfici vetrate, come nel caso dei grattacieli. Ricordiamo che Torino è collocata lungo importanti rotte degli uccelli migratori, e che una buona quota della sua superficie lungo l’asta fluviale è classificata come Zona di Protezione Speciale, rientrante nella Rete Natura 2000 e oggetto della Direttiva Uccelli (C.E. 2009).

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Consulta ambiente verde – osservazioni al regolamento edilizio_2019

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Ecologia Urbana LIPU