Note riguardo a Contratto di Servizio AMIAT 15.11.2022

CONSULTA COMUNALE PER L’AMBIENTE E IL VERDE CITTA’ DI TORINO

CONTRATTO DI SERVIZIO AMIAT attualmente in vigore e sottoposto a revisione.
Punti con criticità evidenziati dalla Consulta Ambiente Verde

Durante la commissione del 20 maggio 2022 sono stati estrapolati solo alcuni di questi argomenti.
La forma di espressione utilizzata è quella che per ogni punto del contratto di servizio su cui abbiamo dubbi esprimiamo in coda una richiesta o esprimiamo un parere.
Dalla discussione in Commissione è emerso che la Consulta possa accedere agli atti inerenti all’affidamento al  concessionario per tramite della procedura di “accesso agli atti” riservata al pubblico disconoscendone quindi la  caratteristica della Consulta Ambiente e Verde di essere “articolazione” del Consiglio Comunale ai fini della conoscenza degli atti.

Dal contratto di servizio estraiamo i seguenti articoli:
5.9.
La società concessionaria dovrà sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici.
Per i veicoli la società concessionaria provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.

La consulta ritiene utile che il Comune possa conoscere i massimali delle coperture e se sono anche attive per danni ambientali e per quali importi. Al momento questi dati non sono disponibili al pubblico e neanche alla consulta e pertanto non sappiamo se siano a conoscenza degli uffici comunali affidatari.
6.5.
In caso di subaffidamento a terzi la società concessionaria inserisce nei capitolati l’obbligo per i soggetti subaffidatari di assicurarsi contro i danni verso terzi.
6.11.
La società concessionaria trasmette all’Ente affidante e/o agli altri Enti titolari del contratto di servizio copia dei capitolati entro il termine di quindici giorni dalla stipulazione; inoltre, la società concessionaria si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione all’Ente affidante e/o agli altri Enti titolari del contratto di servizio entro il termine di quindici giorni dalla vigenza dei suddetti contratti di subaffidamento.

Il Comune detiene quindi copia della attestazione e del capitolato per ogni singolo subaffidamento ma non ne dà evidenza pubblica. Sarebbe utile che i dati relativi ai subaffidamenti fossero accessibili al fine di valutare la qualità e quantità del lavoro svolto direttamente dal concessionario e quanto invece dai subaffidatari.

Il subaffidante deve dar prova di onorare quanto previsto dal contratto di lavoro e dei versamenti previdenziali ai propri dipendenti.
6.14.
La società concessionaria, a far data dal 1 gennaio 2015, dovrà dotarsi di idoneo sistema di rilevazione satellitare o similare sui mezzi usati nell’ambito della presente concessione. In via sperimentale la Città potrà mettere a disposizione della società la piattaforma informatica 5T per la realizzazione del sistema di rilevazione satellitare o similare al fine di consentire alla Città, in veste di concedente, in ogni momento, tramite condivisione dell’applicativo scelto, il controllo sul tragitto dei mezzi.

I dati relativi ai percorsi dei mezzi ed agli svuotamenti devono essere acquisiti ed utilizzati per analizzare la qualità del servizio e del materiale raccolto per giungere ad una corretta attribuzione dei conferimenti secondo il metodo di conferimento.
6.17.
La società concessionaria si obbliga a tenere una contabilità separata distintamente per le attività di ogni sezione, tale da consentire la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascuna sezione in conformità a quanto previsto:
a) dal Decreto Legislativo n. 333/2003 per la gestione dei servizi oggetto del presente affidamento dell’osservanza dei seguenti obblighi:
– separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte;
– corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente ed obiettivamente giustificati;
– chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati;
– predisposizione di una relazione sui sistemi di contabilità dei costi applicati;
– tutta la rendicontazione del soggetto affidatario deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese addebitate dall’eventuale società concessionaria capogruppo;
– tutte le grandezze utilizzate ai fini della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili;
b) nella deliberazione mecc. 2010 02177/002 “Servizi pubblici locali.
Indirizzi in materia di contratti di servizio e carte dei servizi” approvata dal Consiglio Comunale in data 12 luglio 2010, nei punti dal 2.9.1. al 2.9.11 dell’allegato 1.

L’adozione del Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA non rende obsoleto questo punto. La relazione tecnico finanziaria di cui al punto 30,1 rimane comunque un documento di verifica dell’intero operato del concessionario e pertanto dovrebbe essere resa pubblica.
6.23.
La società concessionaria si impegna a fornire tutte le notizie e le informazioni, ivi comprese le eventuali elaborazioni di dati, chiarimenti, valutazioni, su richiesta, del Consiglio Comunale di Torino, anche nelle sue articolazioni, e dei Consiglieri Comunali per l’espletamento del proprio mandato, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

La Consulta A&V rientra tra le articolazioni del Consiglio Comunale ma solo se non richiede documenti come il “piano di lavoro annuale” a cui può accedere solo tramite richiesta di “accesso agli atti” secondo quanto espresso nella commissione del 20-5-22. Si rende quindi necessario stabilire su quali documenti la Consulta si può esprimere.
6.24.
La società concessionaria si impegna a destinare alle Cooperative sociali ex lege 381/1991 una quota massima
del 15% degli stanziamenti annualmente previsti dalla Società concessionaria stessa per l’acquisizione dei beni e servizi.

Questo dato è presumibilmente desumibile dalla contabilità separata di cui all’art. 6,17 Presumibilmente i dati sono anche riportati ed evidenziati separatamente nella relazione tecnico finanziaria di cui al punto 30,1
9.4.
Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, la società concessionaria deve dare immediata comunicazione alla Città precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Alla Città è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui la società concessionaria si impegna a tenere conto.

A questo proposito sarebbe interessante conoscere quale sia la capacità di accumulo senza smaltimento degli indifferenziati espressa in giorni o tonnellate di rifiuti.
10.1
La società concessionaria potrà procedere, previo assenso del concedente, a subaffidare nei limiti di quanto stabilito nel bando di gara/lettera d’invito.

Il concedente può esprimersi in merito alla quota di servizi da subaffidare ed in merito è il caso che sia specificato quali siano i criteri di assenso.
14.1.
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una Commissione tecnica composta da rappresentanti del soggetto concessionario e della Città, presieduta dai relativi Responsabili tecnici, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell’Agenzia per i servizi pubblici locali della Città di Torino.

La commissione Tecnica è stata sostituita o integrata da altra struttura, è necessario specificare come.
14.3.
La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta responsabilità della Città, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia alla Città, sia alla società concessionaria, sia alle associazioni dei consumatori, con le modalità indicate nella Carta della Qualità dei Servizi.

L’ente terzo di verifica e le associazioni di consumatori stendono dei verbali delle sedute periodiche di verifica
ma non sono reperibili. La carta dei servizi pubblicata nel sito web di AMIAT esplicita la composizione della commissione. L’ultimo report reperibile è quello del primo semestre 2021 al link:
http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/monitoraggio-attivita-amiat-subappaltatori/index.shtml
14.5.
Le attività di cui alla lettera f) dell’articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati nell’ambito della Sezione II, ivi compresa un’indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti, promossa dalla Città, anche mediante l’Agenzia per i servizi pubblici locali, sono finanziate con un prelievo a carico del soggetto concessionario per un importo massimo annuale di Euro 45.000,00.

I costi dell’indagine sono evidenziati nella relazione tecnico finanziaria di cui ai punti 6,7 e 30,1 ma la relazione disponibile in rete non li contempla
15.1.
È prevista la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali del presente contratto nei termini che seguono:
a) Revisione annuale: la società concessionaria può chiedere al termine di ogni anno contrattuale che sia determinata una revisione del contratto in corso;
b) Revisione ordinaria: al termine di ogni triennio deve essere operata una revisione ordinaria per verificare la persistenza delle condizioni contrattuali di equilibrio del piano economico – finanziario ovvero della necessità di eventuali revisioni in forma di modifica delle condizioni di entrata e/o di costo e/o di durata della concessione medesima;
c) Revisione straordinaria: le parti potranno operare una revisione straordinaria del presente contratto in caso di variazione e/o soppressione e/o nuova attivazione dei servizi attinenti al presente contratto.

Le revisioni del contratto di servizio non hanno modificato i punti obsoleti, sarebbe necessario aggiornarlo.
15.2.
Al di fuori dei casi sopra citati, le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto sempre salvo l’interesse pubblico all’erogazione del servizio, qualora novità e/o modificazioni normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla società concessionaria o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute rendano l’affidamento non più idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico sotto il profilo dell’economicità, dell’efficienza o dell’efficacia.

La legge regionale 1 del 2018 comporta una revisione del contratto per adeguarlo al sistema tariffario MTR ARERA
15.3.
Qualora nel corso della concessione intervengano variazioni alle condizioni contrattuali, conseguenti a richieste dell’Amministrazione concedente, a nuove norme legislative o regolamentari influenti sui meccanismi tariffari o sulle condizioni per l’esercizio delle attività, si procederà, in analogia con quanto previsto all’articolo 143, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006, a revisione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, in favore del concedente o del concessionario a seconda degli effetti delle condizioni sopravvenute.

La legge regionale 1 del 2018 e l’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA comportano adeguamenti al contratto di servizio.
23.2.
Sono da considerare attività accessorie, in quanto non esercite mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva, tutte le attività relative a:
– Selezione/trattamento RSNP (Rifiuti Speciali Non Pericolosi);
– Trattamento Rifiuti Pericolosi prodotti da aziende;
– Noleggio attrezzatura di raccolta rifiuti e trasporto rifiuti;
– Bonifiche manufatti contenenti amianto;
– Rimozione graffiti da superfici verticali e orizzontali;
– Analisi di laboratorio limitatamente alla caratterizzazione del rifiuto;
– Studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori (nei limiti della normativa vigente);
– Raccolta e demolizione carcasse auto;
– Pronto intervento;
– Discariche abusive;
– Derattizzazione e disinfestazione;
– Asporto rifiuti in ottemperanza ad ordinanza di sgombero;
– Rimozione autoveicoli (radiazione e rottamazione);
– Posizionamento e pulizia servizi igienici.
In particolare, potranno costituire prestazioni principali e quindi svolti in regime di esclusiva quali specifici compiti operativi posti a carico del partner operativo industriale i seguenti servizi:
– servizio di pulizia dei mercati.
I relativi impegni potranno essere oggetto di apposito contratto di impegno del socio operativo industriale, che le parti del presente contratto richiamano integralmente.
I servizi sono meglio descritti negli allegati al presente contratto, contenenti:
– un Piano di lavoro annuale tecnico (Allegato 1.6 allo schema di convenzione), articolato per macroattività di servizio, determinato in funzione dei fattori produttivi, industriali e di struttura, da impiegarsi per la produzione di detti servizi;
– le schede tecniche (Allegato 1.7 allo schema di convenzione) contenenti la descrizione dei servizi oggetto del presente contratto e le relative specifiche tecniche;
– un prezzario dei servizi, determinato sulla base dei parametri relativi alla macro/microattività degli stessi.
Annualmente, entro il mese di novembre dell’anno precedente, con deliberazione della Giunta Comunale, tale Piano di lavoro annuale sarà approvato, con le eventuali modifiche ed aggiornamenti, e con il relativo corrispettivo economico.

Il piano di lavoro approvato dalla Giunta è reso pubblico ed è consultabile nei suoi particolari tramite accesso agli atti. Renderlo accessibile al pubblico potrebbe essere interessante per dimostrare ai cittadini cosa viene fatto.
25.4.
La società concessionaria è tenuta alla predisposizione di un piano finanziario da presentare conformemente alle previsioni normative in materia, insieme al Piano di lavoro annuale, entro il mese di settembre dell’anno precedente quello di approvazione della TARES/TARSU.

Il piano finanziario viene presentato al Consiglio Comunale e la relazione tecnico finanziaria non ne fa parte ma dev’essere consultabile a parte.
25.7.
In ogni caso la società concessionaria si obbliga a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l’impianto di termovalorizzazione di TRM secondo modalità ed alla tariffa indicata nel piano d’ambito, nonché a prendere atto del contratto di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati stipulato dalla Città di Torino.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani prevede già il conferimento all’impianto TRM. L’inserimento dell’obbligo di conferimento all’impianto di proprietà riconducibile a quella dello stesso concessionario costituisce un vincolo monopolistico tanto più che la tariffa di conferimento è proposta all’Autorità d’Ambito dalla stessa TRM annualmente. Sarebbe sufficiente esprimere il rispetto del piano di gestione rifiuti regionale eliminando “l’obbligo” di conferimento
25.9.6.
La società concessionaria garantisce la gestione tecnicoamministrativa e logistica delle stazioni di conferimento e degli ecocentri, secondo le attuali modalità di cui alla relativa scheda tecnica, garantendo, in ogni stazione o centro, la piena collaborazione di un numero adeguato di operatori, a sostegno dell’attività di conferimento dei rifiuti a cura dell’utenza, con particolare attenzione ai rifiuti ingombranti o pesanti.

La proposta di subaffidamento al 100% a cooperativa del servizio ingombranti attualmente in parte svolto dal personale AMIAT rientrerebbe nell’impegno di cui al punto 6,24, e di fatto sarebbe una mancata assunzione di personale AMIAT oltre a costituire un vantaggio economico per AMIAT spa. Il principio di subaffidamento in questo caso è esclusivamente economico trattandosi di un servizio già funzionante in modo esemplare e non di una sperimentazione!
25.9.7.
La società concessionaria, fatti salvi eventuali interventi in fase di progettazione, a fronte di espressa richiesta del CUB 18, promuove la progettazione, realizzazione e gestione di ulteriori ecocentri, oltre a quelli attualmente esistenti, con la finalità di servire le porzioni di territorio carenti.

L’incremento dei centri di ricevimento materiali differenziati detti ecocentri, permette ai cittadini di consegnare direttamente materiali pericolosi e non che potrebbero essere erroneamente conferiti nell’indifferenziato. Al fine della prevenzione e riduzione dei rifiuti potrebbero costituire dei centri del riuso previsti nelle normativa e distribuiti sul territorio nella misura di almeno uno per ogni circoscrizione.
25.9
8. Allo scopo di fornire servizi migliorativi, in grado di far raggiungere migliori livelli di raccolta differenziata, la società concessionaria può promuovere, previo accordo con il CUB 18, azioni sperimentali rivolte a specifici materiali o categorie di utenti o parti del territorio cittadino.

Ecoisole e isole interrate rientrano in questo ambito sperimentale nonostante la forte criticità espressa dai cittadini ed i provvedimenti accessori necessari al mantenimento di una decenza accettabile, come ad esempio la pulizia aggiuntiva prima, durante e dopo lo svuotamento delle ecoisole. I risultati ottenuti sono confusi in quanto la suddivisione delle zone di raccolta e le misurazioni su base del metodo di raccolta utilizzato non sono coerenti
25.9.14.
La società concessionaria dovrà altresì comunicare semestralmente al CUB 18 la quantità raggiunta di RD in
ogni circoscrizione, suddivisa per i singoli materiali raccolti ed evidenziare le zone o sottozone laddove abbia riscontrato criticità tali da non consentire un ottimale livello di raccolta differenziata, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo. Dovrà inoltre comunicare semestralmente gli impianti a cui vengono conferite le singole frazioni di RD nonché i costi/ricavi di ciascuna di queste.

Attualmente sul sito web sono reperibili dati non coerenti con quanto indicato in questo punto in quanto non suddivisi per tipo di raccolta senza indicazione dei luoghi di conferimento e dei costi/ricavi e della classe di qualità del conferimento.
La definizione delle zone, condomini ecc. deve essere propedeutica e misurabile in funzione del passaggio alla tariffazione puntuale
25.12.2.
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene assicurato in tutta la Città secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, ovvero:
– conferiti direttamente, a cura dell’utente, presso una delle stazioni di conferimento/ecocentri;
– con prelievo presso gli utenti, a seguito di richiesta al numero verde aziendale, e secondo le modalità di cui alla relativa scheda tecnica (Allegato 1.7 allo schema di convenzione);
– con le altre eventuali modalità di cui al Piano di lavoro annuale.

Vedi nota al punto 25,9,6
25.20.1.
La società concessionaria dovrà gestire la raccolta degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondo quanto
previsto dal sistema obbligatorio dedotto nel Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito, per brevità, CONAI),
di cui all’articolo 224 del TUA e s.m.i..
25.20.2.
Resta salva per la società concessionaria la possibilità di valorizzare sul libero mercato quota parte degli stessi
imballaggi e/o rifiuti da imballaggio, alle migliori condizioni economiche possibili e migliorative rispetto a quanto riconosciuto dal CONAI.

Nel PEF i contributi CONAI sono conglobati in voci che non permettono di scindere le diverse filiere e conferimenti agli impianti di chiusura ciclo citati al punto 1,3 pag. 4 della Relazione di accompagnamento PEF finale 2022-2025. Sarebbe utile riuscire a comprendere i vari flussi esplicitandoli nella relazione tecnico finanziaria annuale specificandone le classi di purezza riconosciuta dal riciclatore ed i relativi corrispettivi.
25.20.4.
La società concessionaria in particolare, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 28 del presente contratto, è autorizzata a percepire direttamente i corrispettivi che verranno erogati dai consorzi stessi a fronte dei conferimenti effettuati, salvo l’obbligo di rendicontare opportunamente il CUB 18, con frequenza trimestrale, circa le quantità totali conferite, suddivise per classi di contributo percepito in ragione delle impurità riscontrate.

I dati relativi quantità suddivise per classi di contributo non sono resi disponibili sul sito AMIAT e neanche nella sezione rifiuti del sito web del Comune.
25.20.7.
La società concessionaria dovrà comunicare al CUB 18, con cadenza mensile, i carichi eventualmente rifiutati dalle piattaforme CONAI di riferimento, il motivo del rifiuto e se vi sia stata applicazione di penale.

Anche queste comunicazioni non sono rese disponibili direttamente.
25.21.2.
La società concessionaria garantisce inoltre, la corretta progettazione dei servizi di raccolta.
25.21.3.
A tal fine la società concessionaria:
– garantisce una verifica periodica della qualità dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate, in contraddittorio con i recuperatori, partecipando con propri tecnici alle analisi periodiche predisposte dai singoli consorzi di filiera. E’ comunque facoltà del CUB 18 inviare propri funzionari, a propria discrezione e senza preavviso, alle analisi sulla qualità dei materiali eseguite presso le piattaforme CONAI, previo obbligo della società concessionaria di avvisare con anticipo di 48 ore (2 giorni lavorativi) circa il giorno, l’orario ed il luogo di effettuazione di ogni analisi;
– gestisce un’area, con annesso laboratorio chimico, in cui i rifiuti vengono separati per classi di rischio, campionati e analizzati per il loro corretto smaltimento;
– garantisce, a supporto dei centri di raccolta differenziata, mediante tecnici aziendali addetti ai controlli chimico-ambientali tramite verifiche mensili, la qualità dei materiali conferiti in modo differenziato in particolare dei rifiuti urbani liquidi o pericolosi;
– garantisce mediante apposite analisi merceologiche, fissate nel numero minimo di 4 l’anno e a spese della società concessionaria, la conoscenza della qualità e della natura del rifiuto indifferenziato conferito nei contenitori stradali.

I verbali in contraddittorio e i dati relativi alle analisi merceologiche citate in questo punto non sono reperibili
nelle pagine web di AMIAT e e nemmeno in quelle del Comune
25.21.4.
I risultati delle analisi previste nel presente articolo devono essere comunque comunicati al CUB 18 entro i 15 giorni successivi all’effettuazione di ciascuna analisi.
25.27.2.
– Tali obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:
– riduzione della quantità di rifiuti prodotti;
– raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal “Piano provinciale per la gestione
dei rifiuti”;
– aumento della “qualità della separazione” delle diverse frazioni differenziate;
– aumento delle informazioni relative al reale utilizzo delle materie raccolte in modo differenziato;
– sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione (scuole, imprese, organizzazioni, target specifici,
ecc.) sull’importanza sociale e civile di comportamenti ambientali corretti;
– informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.
25.27.3.
La società concessionaria si impegna a stanziare a bilancio per ciascun anno una congrua somma per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione.
25.27.4.
Ogni attività di comunicazione inerente i servizi oggetto del presente contratto deve essere approvata formalmente dagli uffici della Città.

L’approvazione dell’attività comunicativa non si capisce da quale ufficio della città sia gestita.
26.2.
La società concessionaria si obbliga a fornire alla Città, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell’offerta e dell’efficienza aziendale, comprese le informazioni implicanti elaborazioni di dati, chiarimenti o valutazioni.
26.3.
La società concessionaria si obbliga a trasmettere trimestralmente alla Città le segnalazioni ed i reclami in
merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese, secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.

La Consulta A&V pare che non rientri tra le articolazioni del Consiglio Comunale a cui la concessionaria può fornire i dati richiesti. Meglio specificare se è necessario fare richiesta di “accesso agli atti”.
30.1.
La società concessionaria deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all’esercizio precedente riportante il consuntivo economico.
30.2.
La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi aziendali ed i ricavi affrontati dalla società concessionaria per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a personale abilitato ed utilizzato, beni strumentali all’effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull’operatività del servizio in dettaglio, oltre alla reportistica, per l’intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ed i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati, nonché nel Piano di lavoro approvato annualmente ed al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.

La Consulta A&V pare che non rientri tra le articolazioni del Consiglio Comunale a cui la concessionaria può fornire i dati richiesti. Meglio specificare se è necessario fare richiesta di “accesso agli atti”.
31.2.
I controlli della Città saranno svolti:
a) dai funzionari incaricati dalla Direzione Ambiente;
b) da una cooperativa sociale scelta, in conformità alle normative vigenti, dalla Città.
31.3.
A tal fine la società concessionaria metterà a disposizione le risorse finanziarie necessarie per effettuare il controllo di cui al precedente comma 31.2 lettera b), fino ad un massimo, per l’anno 2013, di 130.000,00 Euro che, per gli anni successivi, sarà soggetto a rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT di incremento dei prezzi al consumo.

I costi effettivi di questa attività dovrebbero essere evidenziati nel documento di cui al punto 30,1
Nel sito web del Comune è riportata una periodicità semestrale e non mensile:
http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/monitoraggio-attivita-amiat-subappaltatori/index.shtml
32.1.
La società concessionaria dispone a proprie spese, a favore del Consorzio di Bacino 18, la condivisione del proprio sistema informativo (attualmente Cytrix), avente ad oggetto le distinte di raccolta e spazzamento aggiornate in tempo reale.
32.2.
Inoltre, la società concessionaria deve trasmettere mensilmente l’elenco dei disservizi (in ragione di indisponibilità di personale e mezzi), indicando il giorno ed il relativo turno di recupero.

I dati raccolti permetterebbero elaborazioni molto dettagliate sull’efficienza dei metodi di raccolta che però non vengono pubblicizzate, o perlomeno quelle pubblicate risentono di sovrapposizioni di sistemi diversi di raccolta e di area servita.

TORINO, 15 NOVEMBRE 2022
Gruppo di Lavoro Rifiuti
Consulta Ambiente Verde Città di Torino

il vicepresidente

Oscar Brunasso

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2022 10 Comm VI AMIAT contr serv REV def (1)